IL PRETORE
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale
 contro  Laurino Mario, Furlano Giansisto e Cecino Mario, imputati del
 reato p. e p. dell'art. 25, terzo  comma,  del  d.P.R.  10  settembre
 1982, n. 915 (il primo), e del reato p. e p. dagli artt. 113 del c.p.
 e 25, terzo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il secondo e
 il   terzo).   Preso   atto  dell'eccezione  di  incostituzionalita',
 sollevata dal p.m., dell'art. 13 della legge  regione  Friuli-Venezia
 Giulia  27  agosto  1992  n. 25, e degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge
 regione  Friuli-Venezia  Giulia  18  dicembre  1992,   n.   38,   con
 riferimento agli artt. 25 e 116 della Costituzione;
    Rilevato  che tale normativa regionale sottrae determiati rifiuti,
 considerandoli materie prime secondarie ai sensi  dell'art.  2  della
 legge  9  novembre  1988,  n.  475, dall'ambito di applicazione della
 normativa statale che disciplina lo smaltimento dei rifiuti;
    Considerato che la legge n. 475/1988 non consente alle regioni  di
 procedere  all'individuazione  delle  m.p.s.  prima del compimento di
 tutti gli adempimenti normativi di  competenza  governativa  previsti
 dall'art. 2 della stessa legge;
    Considerato  che  il  legislatore regionale non puo' autonomamente
 rimuovere o modificare i precetti penali  statuali,  in  quanto  cio'
 verrebbe  a  creare  in materia penale regimi giuridici differenziati
 sul territorio nazionale, in violazione dell'art. 25, secondo  comma,
 della Costituzione;
    Rilevato  inoltre che la regione Friuli-Venezia Giulia dispone, in
 materia di smaltimento dei rifiuti, di una  mera  potesta'  normativa
 integrativa e di attuazione, prevista dal proprio statuto speciale;
    Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza dela questione, in
 quanto  la  regione  ha  introdotto  con  la  suddetta  normativa una
 disciplina generale per tutti  i  residui  riutilizzabili,  derogando
 espressamente  alle  norme  di  cui al d.P.R. n. 915/1982, in assenza
 della necessaria normativa statale di indirizzo e coordinametno,  per
 cui  tale  disciplina  sembra violare l'art. 25, secondo comma, della
 Costituzione, incidendo essa sulla potesta'  punitiva  attribuita  in
 via  esclusiva allo Stato, nonche' l'art. 116 della Costituzione, non
 disponendo  la  regione  Friuli-Venenzia  Giulia  di   una   potesta'
 legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti;
    Ritenuta  altresi'  la rilevanza della questione, poiche' le norme
 denunciate  dovrebbero  trovare  diretta  applicazione  nel  presente
 processo,  nel  quale  gli  imputati sono chiamati a rispondere della
 realizzazione di discariche abusive di materiale  inerte,  costituito
 da  residui  della  lavorazione  di  pietra piasentina, che rientrano
 sicuramente tra le m.p.s. derivanti da  processi  di  escavazione  di
 materiali  di  cava, alle quali si riferisce specificamente l'art. 13
 della legge regionale n. 25/1992, e che sono  quindi  soggette  anche
 alla  disciplina  del  regime  delle  m.p.s.,  introdotta dalla legge
 regionale n. 38/1992;
    Ritenuto, piu' precisamente,  che  l'applicazione  di  tali  norme
 regionali  al  caso  in  esame condizionerebbe la decisione di questo
 giudicante,  che  dovrebbe,  sulla  base   delle   stesse,   ritenere
 penalmente  lecite,  ai  sensi  dell'art.  2  del  c.p.,  le condotte
 ascritte agli imputati, mentre le  stesse  condotte,  in  assenza  di
 dette  norme,  dovrebbero  considerarsi penalmente rilevanti ai sensi
 dell'art. 25 del d.P.R. n. 915/1982;
    Ritenuto inoltre che gli imputati non potrebbero, qualora  venisse
 dichiarata  l'illegittimita' costituzionale della normativa regionale
 in questione, invocare la propria buona fede derivante dall'apparente
 vigenza della  normativa  stessa,  essendo  quest'ultima  entrata  in
 vigore oltre due anni dopo i fatti contestati nel presente processo;